Ogni anno si lavora duramente e si aspira a raggiungere il meritato riposo. C’è chi vorrebbe andare al caldo durante i mesi freddi e chi vorrebbe andare in giro per il mondo, ma purtroppo sempre lavoro permettendo. Anche in Germania, come in tutti i paesi, per legge sono previsti dei giorni di ferie, chiamati Erholungsurlaub, vacanza di riposo. A stabilire il tutto è la Bundesurlaubsgesetz, cioè la legge federale sulle vacanze, entrata in vigore il primo gennaio del 1963 e composta da 16 leggi. Grazie a queste viene regolato il proprio diritto alle ferie, stabilendo chiaramente quando sussiste e a quanti giorni ammonta. Ovviamente queste leggi si applicano in particolar modo a chi ha un lavoro da dipendente e sono la base da cui partire per i contratti: se specificato diversamente, possono anche essere previsti più giorni di ferie rispetto a quanto stabilito dalla Mindesturlaubsgesetz, cioè la legge per i giorni minimi di vacanza (come è anche chiamata la Bundesurlaubsgesetz).
Concentriamoci quindi sulle leggi fondamentali. I giorni di ferie minimi che devono essere concessi in un anno sono 24, intendendo che la settimana lavorativa comprende tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato; se si lavora dal lunedì al venerdì, si avrà diritto per legge a 20 giorni di ferie, quindi a un mese (§ 1-3). Però non si può certo richiedere vacanze sin dall’inizio, ma bisogna aspettare di aver lavorato almeno 6 mesi all’interno dell’azienda, quindi aver superato il periodo di prova. Spesso comunque, le aziende possono acconsentire a dare dei giorni pure durante il periodo di prova, dato che il datore di lavoro può regolare internamente la loro concessione.
Ovviamente il datore di lavoro svolge un ruolo importante e decide quando il lavoratore può avere le ferie. È tenuto a rispettare i suoi desideri, ma per motivi aziendali non è sempre possibile. In casi simili, è previsto che i giorni dell’anno in corso possano essere trasportati fino al 31 marzo dell’anno successivo o anche essere pagati, qualora il contratto terminasse prima di riuscire a usufruirne. In nessun caso si perde comunque il diritto alle ferie (§7). Anche se malauguratamente ci si dovesse ammalare durante le ferie, presentando il certificato medico, figurerà che quei giorni erano di malattia e si potranno recuperare le vacanze successivamente (§9).
Ciò che non è previsto durante le ferie è che il lavoratore svolga un’altra attività lavorativa retribuita (§8), infatti i giorni valgono come riposo e non come possibilità di guadagnare ulteriormente, anche perché per legge, i datori di lavoro dovrebbero sapere se il dipendente svolge più di un lavoro.
Le ferie vengono ovviamente pagate dal datore di lavoro che sborserà il così chiamato Urlaubsentgelt. A volte sono previsti anche dei compensi aggiuntivi, a discrezione delle aziende, e in questo caso oltre a ricevere l’Urlaubsentgelt, cioè il normale stipendio, ci sarà anche l’Urlaubsgeld, una sorta di bonus, che non è però contemplato dalla legge, ma può essere incluso in alcuni contratti.
Infine, è da menzionare un caso particolare, ovvero cosa succede se il contratto termina prima della fine dell’anno calendario. Le ferie infatti si riferiscono all’anno calendario, esclusi le domeniche e i festivi. Come accennato in precedenza, si matura il diritto alle ferie pieno, Vollurlaubsanspruch, dopo i 6 mesi di contratto e la stessa cosa vale anche dopo il primo anno di contratto. Se il distacco dall’azienda avviene dopo la prima metà dell’anno, allora il dipendente potrà richiedere tutte le ferie che gli spettano. Se però cambia lavoro, le ferie di cui ha già usufruito nell’anno in corso non possono essere richieste anche al nuovo datore. Il precedente datore di lavoro dovrà quindi rilasciare un certificato dove dichiara che sono già state concesse tutte le ferie previste dalla legge per l’anno in corso, in modo da evitare le Doppelansprüchen, ovvero una richiesta doppia. Ovviamente la Bundesurlaubsgesetz stabilisce il diritto minimo alle ferie da rispettare, ma molto viene anche regolato dai contratti collettivi che potrebbero prevedere ulteriori clausole, ma sempre senza infrangere la legge.
La questione potrebbe ancora essere ampliata a molti altri casi, ma per informazioni approfondite e specifiche si rimanda alle leggi vere e proprie sul diritto alle ferie.
Autore: Valentina Lo Iacono